Unioni civili: come funziona per il cognome?
La legge italiana e le unioni civili: come funziona per il cognome?
La nostra cultura prevede, da molto tempo, che la donna acquisisca, al momento del matrimonio, il cognome del marito per tramandarlo ai figli. Questa tradizione è presente anche in molti altri Paesi del mondo.
In Giappone, ad esempio, l’art. 750 1947 del Codice Civile prevede che i coniugi scelgano solo uno dei 2 cognomi, quello della moglie o quello del marito, anche se è prevalentemente quello dell’uomo a essere scelto. In Ungheria e in Lituania, invece, le donne sposate acquisiscono senza scelta sia il cognome sia il nome del marito. In altre nazioni, per la donna è addirittura vietato non acquisire il cognome dell’uomo.
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In Italia, attualmente, la donna mantiene il cognome da nubile e, all’atto del matrimonio, acquisisce anche quello del marito. La norma legislativa attuale prevede che la moglie conservi il suo cognome di nascita e che il cognome del marito non venga riportato né sulla carta d’identità né in nessun altro documento. È tuttavia possibile aggiungere una dicitura che specifichi l’identità del coniuge.
Unioni civili: come funziona per il cognome in Italia?
A seguito della Legge Cirinnà (L. 76/2016) che legittima le convivenze di fatto specificandone diritti e doveri, la domanda sorge spontanea: come funziona il processo di acquisizione del cognome in caso di unione civile? Chi dei due componenti della coppia acquisisce il cognome dell’altro?
Per rispondere a queste domande, citiamo il Comma 10 dell’art. 1 della Legge 76/2016: «Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile».
Tuttavia, con il Decreto Ponte e le successive diatribe in merito, le regole sull’acquisizione del cognome nelle unioni civili si sono complicate. L’art.1 del Decreto Legislativo n.5/2017 dichiara che «la scelta del cognome comune non incide sui dati personali delle parti» e attualmente le modifiche anagrafiche precedentemente effettuate vanno addirittura incontro al loro annullamento. Una scelta, questa, che sta portando moltissime coppie a impugnare la questione in sede giudiziaria.
Attualmente, quindi, le unioni civili in Italia sono certamente regolamentate, ma purtroppo non ancora in modo chiaro su quanto riguarda l’acquisizione del cognome all’interno della coppia.