Che cos’è il matrimonio misto?
Tutto quello che bisogna sapere sulla regolamentazione del matrimonio misto in Italia.
Negli ultimi anni, grazie soprattutto alla facilità con cui ognuno di noi può scegliere di partire per un viaggio anche molto lungo in tutto il mondo, è notevolmente aumentata la percentuale delle relazioni tra persone di culture diverse e, di conseguenza, anche quella dei matrimoni misti.
Con il termine «matrimonio misto», in Italia, si intendono proprio le cerimonie matrimoniali celebrate tra una persona cattolica e una persona di un’altra religione, oppure non credente.
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In Italia, il matrimonio misto è legale?
Nel nostro Paese, il matrimonio misto è stato regolamentato nel 1970 da Papa Paolo VI e nel 1983 è stato certificato all’interno del Codice di Diritto Canonico. Questo tipo di cerimonia può quindi essere svolta in Chiesa seppur con delle limitazioni e modifiche rispetto alla classica celebrazione.
Le condizioni per il futuro
Al momento dell’accettazione del contratto matrimoniale, il futuro coniuge di religione diversa da quella cattolica o non credente deve obbligatoriamente promettere di non ostacolare in alcun modo il credo dell’altro né quello dei figli, oltre ad accettare i valori del matrimonio e il desiderio di avere dei figli.
Mai e in alcun modo il Codice di Diritto Canonico prevede la conversione alla religione cattolica da parte del futuro coniuge non credente o di credo diverso.
Le differenze tra matrimonio religioso e matrimonio misto
Il matrimonio misto può essere celebrato in Chiesa, con l’unica differenza che la parte non credente o di religione diversa non sarà tenuta a partecipare al sacramento dell’eucarestia. Restano obbligatorie le regole tipiche del matrimonio cattolico: dalla pubblicazione della promessa, alla partecipazione ad un corso prematrimoniale, alla scelta di almeno due testimoni.
Il coniuge non cattolico deve riconoscere l’indissolubilità del legame matrimoniale e firmare una dichiarazione in cui afferma di aver compreso che il matrimonio è esclusivo, unico e perpetuo.
A discrezione del Comune e della Diocesi di appartenenza, il rito del matrimonio misto può essere leggermente modificato in alcune parti, previo consenso dell’autorità che guiderà la cerimonia.
Durante lo scambio degli anelli, la parte non cattolica, utilizzerà una formula differente da quella comune, in cui Dio e la religione cattolica non sono citati.
La parte conclusiva che prevede la firma dei neosposi e dei testimoni, rimane invece invariata perché rientra nella formula condivisa tra Chiesa e Stato.
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